Indennizzo per le vittime di reati violenti. Importi e modalità di erogazione

Pubblicato il 11 ottobre 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2017, è stato pubblicato il Decreto del ministero dell’Interno del 31 agosto 2017, recante “Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti.

Gli importi individuati fanno riferimento all'indennizzo a carico dello Stato di cui all'articolo 11 della Legge n. 122/2016, riconosciuto alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del Codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni personali), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del Codice penale.

Gli importi dell’indennizzo

Ai sensi del nuovo decreto, viene sancito che le misure dell'indennizzo sono così determinate:

Modalità di erogazione

Per quanto riguarda le modalità di erogazione, viene specificato che, nelle more dell'adozione delle relative disposizioni di adeguamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Gli importi, viene precisato, vengono corrisposti nei limiti delle disponibilità e nei limiti delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Tuttavia, nel caso di indisponibilità finanziaria nell'anno di riferimento, è consentito, agli aventi diritto, l'accesso al Fondo, negli anni successivi, nella quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero nella parte residuale all'indennizzo.

Il Decreto del ministero dell'Interno è entrato in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione.

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