Indennizzo per cessazione attività commerciale e compatibilità con pensione

Pubblicato il 03 ottobre 2014 Con riferimento all’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, l’INPS, con messaggio n. 7384 dell’1 ottobre 2014, ha fornito indicazioni precisando che le stesse trovano, però, applicazione solo nei casi di concessione dell’indennizzo e non di proroga dello stesso alle nuove età pensionabili.

Compatibilità con pensione di vecchiaia

L’indennizzo non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda, abbiano compiuto le nuove età pensionabili previste dalla Legge n. 214/2011.

L’indennizzo non è altresì concedibile ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia nella Gestione commercianti o che siano in possesso dei requisiti, anche previgenti la legge di riforma n. 214/2011, per il conseguimento della pensione di vecchiaia nella gestione medesima perché il richiedente ha già raggiunto il tipo di tutela previdenziale al cui conseguimento sono finalizzate le disposizioni sull’indennizzo stesso.

Compatibilità con pensione di anzianità e pensione anticipata

L’indennizzo può essere concesso, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge, anche ai soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità e per la pensione anticipata nella gestione commercianti.

Il relativo trattamento spetterà fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla citata Legge n. 214/2011.

Tuttavia l’Istituto fa presente che, durante il periodo di godimento dell’indennizzo, non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali in quanto, per specifica disposizione legislativa, il periodo di godimento dell’indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.

Compatibilità con assegno sociale

L’indennizzo può essere concesso anche al titolare di assegno sociale ma la sua percezione comporta, nella maggior parte dei casi, la revoca dell’assegno sociale ove sia superato il limite reddituale annuale, che per l’anno 2014 è pari a 5.818.93 euro.
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