L'INAIL è tenuto ad indennizzare l'infortunio in itinere occorso a seguito della fruizione di un permesso per motivi familiari verificatosi nel normale percorso per il rientro a lavoro.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza 6 settembre 2020, n. 18659, che, accogliendo il ricorso della vedova del lavoratore deceduto a seguito di un incidente stradale verificatosi tornando da casa a lavoro al termine di un permesso per motivi personali, riformula la sentenza impugnata.
Invero, rilevata la sussistenza di un rapporto finalistico fra il percorso normale e l'attività lavorativa, quale elemento sufficiente a garantire la tutela infortunistica, i giudici di legittimità deducono che la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali non interrompe il nesso rispetto all'attività lavorativa, con conseguente indennizzabilità dell'evento infortunistico verificatosi nel percorso normale per rientrare al lavoro. Il permesso, difatti, deve essere considerato alla medesima stregua di pause e riposi e si differenza da questi ultimi esclusivamente per il suo carattere occasionale.
Non può, dunque, sostenersi che il lavoratore che si allontani dall'azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessitò di fruire del riposo giornaliero non sia tutelato "durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro", così come disposto dall'art. 2, comma 3, T.U. n. 1124/1965.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".