Indennizzo da ritardo Pa, 30 euro al giorno alle imprese

Pubblicato il 15 marzo 2014 Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 59 del 12 marzo 2014 è stata pubblicata la direttiva della Presidenza del consiglio dei ministri della Funzione pubblica del 9 gennaio 2014, contenente le linee guida per l’applicazione «dell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte» di cui all’articolo 28 del Dl n. 69/2013.

Si tratta di un indennizzo che viene corrisposto alle imprese nel caso in cui la Pa competente o il titolare del potere esecutivo non emani il provvedimento nei termini oppure non provveda al pagamento dell’indennizzo da ritardo. Dunque, in caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine di 30 giorni o del diverso termine previsto dai regolamenti esistenti, la Pa è tenuta ad una sorta di responsabilità economica nei confronti delle imprese.

Non è necessario provare che la Pa sia stata negligente e colpevole del ritardo. Anche se il ritardo è scusabile e l’Amministrazione pubblica era in buona fede si ha, comunque, diritto a ricevere l’indennizzo, pari a 30 euro al giorno per un massimo di 2 mila euro.

Il procedimento amministrativo, iniziato ad istanza di parte, deve riguardare l’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa e interesserà solo i procedimenti iniziati a partire dal 21 agosto 2013. Per i procedimenti a cavallo della data indicata l'indennizzo non si applica.

Per ottenere l’indennizzo è, però, necessario che sia stato azionato preventivamente il potere sostitutivo e deve essere perdurata l’inerzia dell’Amministrazione.

Nel caso in cui, infatti, la Pa non reagisce emanando il provvedimento richiesto entro il termine pari alla metà di quello originariamente previsto per il procedimento iniziale , scatta l’obbligo di corrispondere l’indennizzo. Se il pagamento dell’indennizzo non avviene, l'impresa può chiedere al Tar e un decreto ingiuntivo.
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