Nell’ambito del Decreto “crescita”, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 aprile 2019, sono ricomprese anche le attese norme che determinano i requisiti per accedere al Fondo di indennizzo ai risparmiatori “raggirati” dalle banche sottoposte a procedura di liquidazione, sull’acquisto di prodotti finanziari particolarmente pericolosi.
L’intervento introduce una procedura con doppio binario, ovvero, da un lato, un rimborso automatico agli investitori con un Isee fino a 35 mila euro o con patrimonio mobiliare fino a 100 mila euro (che saranno 200 mila euro se la Commissione europea lo autorizzerà), dall’altro, un indennizzo soggetto ad esame, caso per caso, entro un tetto di ammontare rimborsabile.
Si tratterebbe:
Le istanze, in queste ipotesi, saranno vagliate da una commissione tecnica di nove saggi.
Tra le altre novità, l’intervento consentirebbe di accedere alle procedure di ristoro anche i successori mortis causa, ovvero gli eredi dei risparmiatori e i loro familiari (sono ivi ricompresi, oltre al coniuge, anche il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado che siano in possesso di strumenti finanziari delle banche a seguito di trasferimento per atto tra vivi).
Con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze saranno definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili.
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