Con la circolare n. 90 del 29 giugno 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori stagionali. Nello specifico, il D.L. n. 73/2021) all’art. 42, co. 1 ha previsto – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’art. 10 del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021, l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 1.600 euro.
In particolare, i lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità una tantum” di cui all’art. 42, co. 1, del “Decreto Sostegni-bis” sono:
L'INPS precisa che tutti i lavoratori appartenenti alle predette categorie, che hanno già fruito delle indennità del “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021), non devono presentare nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità una tantum del “Decreto Sostegni-bis”, perché sarà erogata dall'INPS con le stesse modalità utilizzate per la prima indennità già corrisposta.
I lavoratori, invece, che non hanno fruito dell'indennità del primo “Decreto Sostegni” possono fare domanda per il riconoscimento delle nuove indennità onnicomprensive entro il prossimo 30 settembre. Il rilascio del servizio per la presentazione delle domande sarà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell'INPS.
I lavoratori potenziali destinatari dovranno presentare la domanda esclusivamente in via telematica, con i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul sito web dell'INPS.
In alternativa, le indennità possono essere richieste tramite Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Sempre entro il 30 settembre possono essere presentate le domande per le indennità previste dall’art. 69 del D.L. n. 73/2021 in favore di:
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