Chiarimenti della Corte di legittimità in tema di indennità per perdita dell’avviamento e relativa imponibilità.
Secondo la Sezione tributaria civile della Cassazione, la prestazione di cui all’articolo 34 della Legge n. 392/1978, ovvero l’indennità per la perdita dell’avviamento, è da ritenere esente da Iva.
Detta indennità – spiegano gli Ermellini nel testo della sentenza n. 29180 del 12 novembre 2019 – non costituisce corrispettivo del contratto di locazione e rientra tra le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, penalità, ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali di cui all’articolo 15 del DPR n. 633/1972, prestazioni, queste, che non concorrono a formare la base imponibile Iva.
E’ alla luce di questi assunti che la Suprema corte ha accolto il ricorso promosso da una società cooperativa, ex locataria di un immobile ad uso non abitativo, contro la decisione con cui, in sede di merito, era stata rigettata la sua domanda di rimborso dell'Iva.
Nel dettaglio, la società aveva impugnato la pronuncia della CTR nella parte in cui aveva ritenuto che l’indennità di perdita dell’avviamento non rientrasse nelle ipotesi di esclusione dalla base imponibile Iva.
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