L'INPS, con il messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024, fornisce precisazioni in merito ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario per assistenza a familiari disabili in situazione di gravità previsto dall’articolo 42, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 151/2001.
Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
L'indennità è parametrata dalla legge all’ultima retribuzione percepita, riferita al periodo lavorato e circoscritta ai soli compensi fissi e continuativi.
Sono invece esclusi gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza (circolare n. 32 del 6 marzo 2012, al paragrafo 3.4).
Nella versione antecedente alla modifica intervenuta a opera dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 119/2011, l’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 prevedeva che “[…] durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa”.
L'INPS, con la circolare n. 64 del 15 marzo 2001, aveva sul punto precisato che l'indennità andava commisurata all'importo dell'ultima retribuzione percepita, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, quali gratifiche, indennità, premi, ecc.
E attualmente, anche alla luce del nuovo comma 5-ter dell’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, evidenzia l'INPS con il messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024, nullo è cambiato non essendo mutata la natura delle mensilità suppletive.
L'Istituto conferma l’interpretazione fornita nella circolare n. 64/2001 e nella circolare n. 32/2012, come da pervenuto parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle finanze che richiama l’orientamento della Ragioneria generale dello Stato.
Pertanto, conclude l'INPS, durante la fruizione del congedo straordinario il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.
Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
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