In tema di liquidazione dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili, la determinazione del valore del fondo può essere effettuata sia con metodo sintetico comparativo – volto ad individuare il prezzo di mercato dell’immobile attraverso il confronto con quello di beni aventi caratteristiche omogenee – sia con metodo analitico ricostruttivo, fondato sull’accertamento del costo di trasformazione del fondo. Non può infatti stabilirsi tra i due enunciati criteri, un rapporto di regola ad eccezione, restando rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 20722 del 4 settembre 2017, respingendo il ricorso di alcuni comproprietari di un fondo oggetto di espropriazione, che avevano convenuto in giudizio il Comune, ritenendo inappropriato il calcolo dell’indennità loro conferita.
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