Con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità onnicomprensiva introdotta dal D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di indennità COVID-19 a favore dei lavoratori marittimi.
Sul punto, l’Istituto Previdenziale specifica che laddove le predette categorie di lavoratori abbiano già beneficiato delle indennità COVID-19, non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità onnicomprensive previste dal “Decreto Agosto”. Per tali beneficiari, l’indennità verrà infatti erogata dall’INPS – in presenza dei requisiti legislativamente previsti per ciascuna categoria di lavoratori – secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione delle indennità COVID-19 di cui agli artt. 29, 38 e 44 del “Decreto Cura Italia” e di cui all’art. 84, co. 5, 6, 8 e 10, del “Decreto Rilancio Italia”.
Il “Decreto Agosto” ha introdotto un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
L’indennità scende a 600 euro, invece, per ciascuno dei mesi di giugno 2020 e luglio 2020, a favore dei lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione. Tali categorie di soggetti devono avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, e devono aver prestato almeno 30 giornate nel medesimo arco temporale.
Come anticipato in premessa, i predetti lavoratori – che abbiano già beneficiato delle indennità COVID-19, non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle suddette indennità.
Diversamente, i lavoratori che non hanno invece mai presentato domanda per tali benefici o i lavoratori che non hanno beneficiato delle citate indennità COVID-19, devono presentare istanza per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva.
L’istanza deve essere presentata sul sito INPS, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato. Il cittadino, al tal fine, deve essere in possesso del PIN rilasciato dall’INPS, SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) e Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il rilascio del nuovo servizio, fa sapere l’INPS, verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito.
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