L’art. 1, co. 125, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha prorogato - per l'anno 2022 - le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Tali misure prevedono un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale e vengono concesse con specifici decreti ministeriali.
La proroga è stata recepita dall’INPS, con il messaggio n. 1495 del 4 aprile 2022.
Anche per l’annualità 2022 è prevista l’erogazione, in favore dei lavoratori del settore dei call center, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso e alla modalità di pagamento prevista.
Posto che l’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), in quanto non prevista dalla speciale disciplina normativa del settore dei call center.
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