Indennità aggiuntive di fine servizio erogate dal Fondo previdenziale con tassazione separata

Pubblicato il 11 settembre 2023

Nella risposta ad interpello n. 425 dell’8 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate si sofferma sul trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato prevalentemente da premi di produttività o incentivi all’attività d’istituto.

Nello specifico, il Fondo di previdenza istante è un ente di diritto pubblico al quale vengono iscritti di diritto i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione.

Tra le altre cose, l'Ente corrisponde agli iscritti un'indennità correlata alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

Riguardo al trattamento fiscale applicabile in sede di liquidazione delle suddette indennità aggiuntive di fine servizio, in qualità di sostituto d'imposta, il Fondo istante ha finora osservato i criteri di tassazione individuati per tale tipologia di indennità nella circolare del Ministero delle Finanze Imposte Dirette 5 febbraio 1986, n. 2, successivamente confermati anche dall’Amministrazione finanziaria.

In tale documento è stato evidenziato che, nell'ambito del settore pubblico, i trattamenti collegati alla cessazione del rapporto di lavoro possono essere costituiti da indennità equipollenti al TFR (indennità di buonuscita, indennità di fine servizio), assoggettabili al trattamento fiscale di cui al combinato disposto dell'articolo 17 e dell'articolo 19, comma 2 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), e non alle “altre indennità e somme” percepite in dipendenza del rapporto di lavoro.

A seguito del progressivo incremento delle istanze di rimborso delle ritenute IRPEF subite in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita aggiuntiva, il Fondo si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per conoscere quale sia il corretto criterio di tassazione da applicare in sede di liquidazione dell'indennità aggiuntiva di fine servizio.

Agenzia: indennità aggiuntive di fine servizio equiparate alle “indennità equipollenti”

Nella risposta ad interpello n. 425/E/2023, l’Agenzia ricorda che con diversi documenti di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito alle prestazioni erogate al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Inizialmente, l’orientamento è stato quello di far rientrare le ''indennità'' di cui trattasi nell'ambito delle ''altre indennità e somme'', costituendo un'indennità integrativa di quella principale (indennità di buonuscita) corrisposta dall'Inps.

Come specificato nella circolare n. 2 del 1986 dell’Amministrazione finanziaria, da un punto di vista fiscale le “altre indennità e somme” sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata per la tassazione del TFR.

Se corrisposte a titolo definitivo e in relazione a un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il TFR, tali somme sono imponibili per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con gli stessi criteri del TFR, in applicazione di quanto previsto all’articolo 19, comma 2, del TUIR.

Tuttavia, nel corso degli anni si è venuta ad affermare una tesi contraria a tale orientamento, a seguito del fatto che la Corte di cassazione è intervenuta, con numerose pronunce, ad affermare che l'indennità in parola è qualificabile come ''equipollente'' al TFR.

Tutto ciò ha portato l’Agenzia a richiedere un parere anche all'Avvocatura Generale dello Stato.

Alla luce di quanto rappresentato, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale e del parere dell’Avvocatura dello Stato, l’Agenzia ha ritenuto che le indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza ai propri iscritti alla cessazione del rapporto siano assimilabili alle indennità equipollenti.

Da un punto di vista fiscale, conclude pertanto la risposta 425/E che l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, ed è imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.

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