Indennità di tirocinio per la Garanzia Giovani erogata dall’INPS

Pubblicato il 23 ottobre 2014 Con messaggio n. 6789 del 3 settembre 2014, l’INPS aveva evidenziato la volontà manifestata da alcune Regioni, successivamente all’adozione del Piano Nazionale di attuazione della “Garanzia Giovani”, di affidare all’Istituto il servizio di erogazione dell’indennità di tirocinio, prevista tra gli interventi.

Adesso, con messaggio n. 7899 del 22 ottobre 2014, l’Istituto comunica che le Regioni interessate sono ben 19 (Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Campania, Valle D’Aosta, Piemonte, Marche, Basilicata, Liguria, Umbria, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, Lombardia, Sardegna e Molise) e fornisce chiarimenti su:

- l’iter che le stesse devono seguire per sottoscrivere le relative Convenzioni;

- il flusso procedurale di erogazione dell’indennità di tirocinio;

- la rendicontazione;

- il monitoraggio ed il trattamento dei dati personali.

Modalità di pagamento dell’indennità e regime fiscale

Il messaggio chiarisce, inoltre, che, a seconda della modalità indicata dal tirocinante, il pagamento della indennità potrà essere effettuato:

- tramite accredito su conto corrente bancario o postale, provvisto di relativo IBAN;

- tramite bonifico cd. “domiciliato”, cioè a mezzo Ufficio postale, che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazione per incassare l’importo allo stesso assegnato.

Viene, altresì, sottolineato che:

- l’importo dell’indennità di tirocinio è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali;

- l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e, pertanto, è soggetta a regime della tassazione corrente con le aliquote previste all’art. 11 del TUIR e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR;

- l’INPS rilascerà la certificazione unica dei redditi.

Tuttavia, poiché i destinatari dell’indennità di tirocinio saranno individuati con criteri e modalità di esclusiva competenza della Regione, le istanze volte ad ottenere l’indennità di tirocinio, nonché gli eventuali ricorsi contro le decisioni adottate, dovranno essere indirizzate proprio alla Regione.

Durata della Convenzione

Infine, siccome la Convenzione con l’INPS ha validità fino al 30 novembre 2018, entro la medesima data dovrà essere effettuato l’ultimo pagamento a favore dei beneficiari e, pertanto, potranno essere erogate le indennità di tirocinio per periodi fino al 30 ottobre 2018.
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