Indennità di disoccupazione agricola: gli indirizzi per le domande 2013
Pubblicato il 17 giugno 2014
L’INPS, con messaggio n.
5336 del 13 giugno 2014, ha fornito gli
indirizzi generali per la definizione delle domande in competenza 2013, relative all’indennità di
disoccupazione agricola.
Nuove categorie di lavoratori soggetti ad assicurazione ASpI
Le disposizioni di cui all’art. 2, Legge n.
92/2012, istitutive dell’
ASpI e della
miniASpI, hanno ampliato la platea dei soggetti tutelati, inserendo alcune tipologie di lavoratori dipendenti precedentemente esclusi dall’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.
Quindi, chiarisce il messaggio INPS, sono inclusi nella nuova assicurazione:
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata;
- il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
Poiché i
lavoratori agricoli sono esclusi dall’applicazione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego e dal diritto alle relative prestazioni di disoccupazione, l’Istituto ha precisato che, ai fini del computo dell’indennità di disoccupazione agricola, ove il richiedente la prestazione abbia svolto
attività di lavoro dipendente oltre che nel settore agricolo
anche in quello non agricolo in qualità di socio lavoratore di cooperativa di cui al DPR n.
602/1970, ovvero di personale artistico con rapporto di lavoro subordinato,
non si applicherà la riduzione proporzionale, prevista solo per le indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI.
Tuttavia, i
periodi di lavoro dipendente non agricolo svolti dalle categorie di lavoratori con le qualifiche suddette, precedentemente all’1 gennaio 2013, continuano a
non essere utilizzabili ai fini del raggiungimento del requisito assicurativo e contributivo poiché non coperti da assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Valutazione del lavoro domestico
Poiché i periodi di lavoro domestico non rientrano nel flusso UniEmens, l’Istituto evidenzia che occorrerà
prelevare i dati contributivi e retributivi dai bollettini di versamento dei contributi, mentre, per definire il
numero di giornate lavorate occorrerà dividere per 4 le ore assoggettate a contribuzione in ciascun trimestre, rispettando comunque il limite massimo di 78 giorni.
Tutto il periodo di
durata del contratto di lavoro sarà, invece, considerato non indennizzabile e le date di inizio e fine contratto potranno essere ricavate dai dati delle Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro (
Unilav).
Trattazione delle domande i cui richiedenti sono titolari di partita IVA
Infine, per le domande di prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2013, l’INPS comunica di stare approntando le liste dei richiedenti che risultano titolari di partita IVA per il successivo controllo riguardo all’eventuale attività di lavoro svolta in proprio.