Anche il socio, e non solo l’amministratore di una società, può essere incriminato per il reato di indebita restituzione dei conferimenti.
A precisarlo la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nel respingere il ricorso dei soci di una s.r.l. calcistica, avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva confermato il sequestro preventivo di una somma di denaro.
E’ pur vero – sottolineano gli Ermellini – che il legislatore ha delineato la fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti come reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori quali titolari dell’obbligo di garanzia sull’ integrità del capitale sociale. Incriminando solo l’amministratore, in altre parole, il legislatore non ha inteso punire anche il beneficiario della restituzione del conferimento o della liberazione dall’obbligo di eseguire lo stesso.
Ma l’esclusione del concorso necessario per il socio, non implica, tuttavia, anche l’esclusione del concorso eventuale, in tutte le ipotesi ove il socio medesimo abbia tenuto una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipizzata e non sottoposta a pena, che si risolva in un contributo di partecipazione atipico rispetto alla condotta dichiarata punibile.
Ebbene nel caso di specie è stato accertata - stante il contesto ristretto e quasi familiare della compagine sociale, la contestualità tra l’aumento di capitale e lo storno della somme mediante le quali l’operazione era stata realizzata, la preordinazione dei conti sui quali sarebbero confluite le somme poi restituite e la comunanza dell’interesse tra i soci – una effettiva partecipazione di questi ultimi nelle condotte incriminate.
Trovano pertanto applicazione – conclude la Corte con sentenza 53832 del 29 novembre 2017 – le disposizioni sul concorso eventuale di persona, in quanto, nella specie, il socio non si è limitato a trarre vantaggio dalla restituzione o liberazione, ma ha fornito un effettivo contributo di volontà, qualificabile in termini di determinazione, istigazione, o rafforzamento del proposito criminoso del titolare del poteri di gestione.
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