Indebita compensazione se il credito Iva è esigibile solo l'anno dopo
Pubblicato il 27 gennaio 2015
Costituisce “
credito tributario non spettante”, ai fini di cui all'articolo 10-quater del Decreto legislativo n.
74/2000 sulla
indebita compensazione, quel
credito che, pur
certo nella sua esistenza e nel suo ammontare, per qualsiasi ragione normativa sia
ancora non utilizzabile, ovvero
non più inutilizzabile, in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario.
E' sulla scorta di questo assunto che la Corte di cassazione, con la
sentenza n. 3367 del 26 gennaio 2015, ha confermato la decisione con cui i giudici di gravame avevano condannato il legale rappresentante di una Srl, in relazione all'imputazione di indebita compensazione, per avere
omesso di versare, relativamente all'anno di imposta 2006,
imposte e contributi previdenziali, attraverso la
compensazione operata con l'Iva a suo credito che sarebbe stata però
esigibile solo l'anno successivo.
In primo grado, l'imputato era stato ritenuto non colpevole sulla base delle considerazioni che, avendo egli portato a compensazione un credito esistente, seppur non ancora compensabile, non vi era stata alcuna lesione per l'Erario; inoltre – sempre a detta del giudice di prime cure - l'illecito era stato realizzato dal consulente fiscale e non dal legale rappresentante.
Statuizioni, queste, ribaltate dalla Corte d'appello secondo la quale, in primo luogo, il contribuente doveva, comunque,
rispondere delle eventuali
scelte sbagliate del proprio consulente. Inoltre, e soprattutto, il
credito non ancora esigibile rientrava nel genere dei
crediti non spettanti, per cui il reato contestato era da ritenersi integrato.