Indagini finanziarie. Avviso nullo se notificato in anticipo
Pubblicato il 30 luglio 2012
Un contribuente è stato oggetto di indagini finanziarie relative al periodo d’imposta 2004, con richieste di informazioni agli istituto di credito avviate nel mese di maggio 2009. Per il 10 dicembre dello stesso anno, il Fisco ha invitato il contribuente a fornire chiarimenti, ma in data 23 dicembre è stato notificato l’avviso di accertamento.
Nel ricorrere in Commissione tributaria, il contribuente ha contestato che la notifica dell'avviso è avvenuta prima dello scadere dei sessanta giorni dalla data di chiusura delle operazioni, senza che vi siano state ragioni di particolare e motivata urgenza a giustificare la notifica anticipata dell’atto.
La Ctr Sardegna, con la
sentenza 27/1/12, ha ribadito che la tutela sancita dallo Statuto del contribuente, che prevede la presentazione delle memorie entro i 60 giorni di tempo successivi alla chiusura delle liti, vale per tutti i tipi di controllo, da quelli effettuati presso la sede del contribuente a quelli a tavolino nei locali dell’Amministrazione finanziaria (articolo 12, comma 7, Legge n.
212/2000).
Il termine può essere derogato solo nel caso di comprovate ragioni di particolare e motivata urgenza. In caso contrario, l’anticipo sui tempi porterebbe a violare i principi di collaborazione e buona fede su cui si basano i rapporti contribuente/Fisco, essendo tale scelta dipendente da una volontà unilaterale dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso specifico di contradditorio sulle indagini finanziarie, il termine da cui si devono contare i 60 giorni scatta dalla data di redazione del processo verbale: la redazione di tale atto costituisce il termine da cui si contano i 60 giorni entro i quali il contribuente può presentare le proprie memorie difensive e il Fisco non può avviare l’accertamento.
Concludono, dunque, i giudici della Ctr Sardegna che anche nel caso di controlli effettuati a tavolino con richiesta di indagini finanziarie, gli accertamenti sprint non possono essere avviati e il contribuente ha diritto ai 60 giorni di tempo per difendersi. L’eventuale atto di accertamento notificato prima è da considerarsi nullo.