Incostituzionali tre anni in primo grado

Pubblicato il 20 febbraio 2016

Consulta su durata giudizi ex legge Pinto

E’ costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2-bis della Legge Pinto nella parte in cui determina in tre anni la ragionevole durata del procedimento di riparazione per eccessiva durata del processo nel primo e unico grado di merito.

Ciò, in riferimento all’articolo 111, secondo comma, e all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 6, paragrafo 1, della Cedu.

Termini più celeri rispetto a procedure ordinarie

E’ quanto asserito dalla Corte costituzionale nel testo della sentenza n. 36 depositata il 19 febbraio 2016 accogliendo una delle questioni di legittimità sollevate dalla Corte d’appello di Firenze con riferimento all’articolo 2, comma 2-bis della Legge n. 89/2001 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del Codice di procedura civile).

La Consulta, in primo luogo, ha fatto riferimento alla consolidata giurisprudenza europea secondo cui lo Stato è tenuto a concludere il procedimento volto all’equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie.

Conseguentemente – si legge nel testo della decisione - l’articolo 6 della Cedu precluderebbe al legislatore nazionale, che abbia deciso di disciplinare legalmente i termini di ragionevole durata dei processi ai fini dell’equa riparazione, di consentire una durata complessiva del procedimento regolato dalla legge n. 89/2001 pari a quella tollerata con riguardo agli altri procedimenti civili di cognizione, anziché modellarla sul calco dei più brevi termini indicati dalla stessa Corte di Strasburgo e recepiti dalla giurisprudenza nazionale.

Giurisprudenza nazionale che, in applicazione dei citati articoli 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché alla luce, appunto, dell’articolo 6 della Cedu, aveva in precedenza determinato il termine ragionevole di cui si discute, per il caso di procedimento svoltosi in entrambi i gradi previsti, in due anni, che è il limite di regola ammesso dalla Corte EDU.

Declaratoria di incostituzionalità

La disposizione impugnata, così, imponendo di considerare ragionevole la durata del procedimento di primo grado regolato dalla legge Pinto, quando la stessa non eccede i tre anni, è da ritenere incostituzionale, “posto che questo solo termine comporta che la durata complessiva del giudizio possa essere superiore al limite biennale adottato dalla Corte europea (e dalla giurisprudenza nazionale sulla base di quest’ultima) per un procedimento regolato da tale legge, che si svolga invece in due gradi”.

L’articolo 2, comma 2-bis, - conclude la Corte nel testo della sentenza n. 36/2016 - va quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla Legge n. 89/2001.

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