Incompetenza Got Sentenza solo irregolare

Pubblicato il 04 ottobre 2016

Nel caso in cui una causa sia decisa da un giudice onorario in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla competenza del got medesimo, non si ha, di per sé, nullità della relativa sentenza.

Ciò, difatti, costituisce una semplice irregolarità che non incide sulla composizione dell’ufficio giudiziario e per la quale alcuna norma di legge prevede la sanzione della nullità.

Fatta salva, per contro, l’ipotesi in cui il got abbia adottato uno dei provvedimenti riservati per legge ai soli giudici togati (cautelari e possessori) per il qual caso non si può parlare di mera irregolarità.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, nel testo della sentenza n. 19660 del 3 ottobre 2016, in rigetto di un ricorso in cui era stata denunciata la violazione della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, in quanto la sentenza di appello oggetto di impugnazione era stata emessa da un giudice onorario mentre la circolare di riferimento prevedeva che ai magistrati onorari fosse preclusa la possibilità di pronunciare in giudizi di appello.

Nullità solo se comminata dalla legge

Nel testo della decisione, gli Ermellini hanno ricordato come, in assoluto, non costituisca motivo di nullità del procedimento e della sentenza la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna del medesimo ufficio giudiziario e pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del Tribunale.

Difatti, ai sensi dell’articolo 156, primo comma, del Codice di procedura civile, la nullità di un atto per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non comminata dalla legge.

L’ipotesi in oggetto costituisce, in definitiva, una mera irregolarità, inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti del processo o sulla sentenza. 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Codice della crisi: novità dal correttivo-ter

10/10/2024

Intercettazioni: limite di durata di 45 giorni. Sì del Senato

10/10/2024

Dal correttivo-ter integrazioni al Codice della crisi

10/10/2024

CCNL Porti - Flash

10/10/2024

Mini contratti di sviluppo: obiettivi e agevolazioni per le imprese del Mezzogiorno

10/10/2024

Piano Transizione 5.0, unificazione impianti fotovoltaici. Nuovi chiarimenti

10/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy