Incentivo Sviluppo Sud, esteso anche ai primi quattro mesi del 2019

Pubblicato il 13 luglio 2019

Si amplia la platea dei beneficiari dell’”Incentivo Sviluppo Sud”, meglio conosciuto come “Bonus Sud”. Per effetto di un emendamento inserito nel cd. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019), è stato previsto un’ulteriore stanziamento di risorse aggiuntive - pari a 200 milioni di euro - al fine di garantire lo sgravio contributivo anche al primo quadrimestre del 2019.

Le disposizioni legislative sono state recepite dall’ANPAL, con il decreto n. 311 del 12 luglio 2019. La novità mette così la parola fine alle lamentele delle imprese che si sono viste negare lo sgravio contributivo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2019. Si ricorda, infatti, come il Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019 aveva disposto (a sorpresa) l’esonero contributivo esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019. Di conseguenza, restavano escluse dal beneficio tutte le aziende che avevano assunto nei primi quattro mesi del 2019.

Incentivo Sviluppo Sud, novità dal Decreto Crescita

Mentre le aziende sono ancora in attesa della circolare operativa dell’INPS, che dia loro la possibilità di fruire materialmente dell’agevolazione contributiva, arriva la notizia che tutti si aspettavano: estensione dell’Incentivo Sviluppo Sud anche per chi ha assunto a tempo indeterminato nei primi quattro mesi di quest’anno, fermo restando i requisiti e condizioni previste dalle leggi.

Sono stati molti i malumori manifestati all’indomani della pubblicazione da parte dell’ANPAL del Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019, in quanto disponeva lo sgravio contributivo - per il biennio 2019-2020 – esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019. La proroga dell’Incentivo Sviluppo Sud – che da quest’anno ha cambiato nome - è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 247, della L. n. 145/2018), concedendo a tal fine un miliardo di euro, così suddiviso:

Tuttavia, per il solo anno 2019, il Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019 ha destinato esclusivamente 120 milioni di euro, che gravano sul Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO) e sul Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO).

Ora, grazie all’emendamento inserito nel “Decreto Crescita”, che ha concesso ulteriori risorse finanziarie per 200 milioni di euro, sarà garantita la possibilità di fruire dell’Incentivo Sviluppo Sud anche ai primi quattro mesi del 2019.

Incentivo Sviluppo Sud, territori agevolati

L’agevolazione opera esclusivamente per i datori di lavoro che si trovino:

Incentivo Sviluppo Sud, soggetti assumibili

La riduzione dei contributi previdenziali opera in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che – senza esservi tenuti – assumono nel periodo “1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019”, lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Possono essere assunti:

Incentivo Sviluppo Sud, importo e durata

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Quindi, ciascun datore di lavoro potrà porre a conguaglio mensilmente euro 671,66 (8.060 euro/12 mesi).

Il termine per la fruizione dell’incentivo è il 28 febbraio 2021.

Incentivo Sviluppo Sud, condizioni e requisiti

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

È necessario, inoltre, il rispetto dei principi generali previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e del regime de minimis.

Altra condizione da rispettare, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, è la mancanza - nei sei mesi precedenti l’assunzione – di un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In tal senso, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona.

 

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