A pochi giorni dalla pubblicazione del decreto ANPAL n. 311 del 12 luglio 2019, che ha recepito le novità legislative introdotte dal cd. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019), le quali estendono lo sgravio contributivo del ”Bonus Sud” anche ai primi quattro mesi del 2019 (in precedenza esclusi), giunge il via libera definitivo anche dall’INPS. Infatti, con la circolare n. 102 del 16 luglio 2019, l’Istituto Previdenziale dà finalmente piena operatività allo sgravio contributivo concesso alle regioni del Sud Italia.
Prima di compensare i contributi previdenziali in F24, sia arretrati (da gennaio a giugno 2019) che successivi (da luglio 2019 in poi), il datore di lavoro è tenuto a compilare una domanda telematica preliminare, denominata “IOSS”, che consente di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse. Nel modulo bisogna indicare:
Se le verifiche dell’INPS hanno avuto esito positivo, il datore di lavoro ha 10 giorni di calendario per comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza di tale termine determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, co. 15-quater, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni, dalla L. n. 26/2019.
L’agevolazione opera esclusivamente per i datori di lavoro che si trovino:
La riduzione dei contributi previdenziali opera in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che – senza esservi tenuti – assumono nel periodo “1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019”, lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Possono essere assunti:
Sono incentivate le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante. L’incentivo è riconosciuto anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Chiaramente, lo sgravio contributivo opera anche in caso di rapporti a tempo parziale; in tal caso, l’incentivo è riproporzionato alla percentuale del part-time stesso.
Restano, invece, esclusi dallo sgravio contributivo:
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Quindi, ciascun datore di lavoro potrà porre a conguaglio mensilmente euro 671,66 (8.060 euro/12 mesi).
Il termine per la fruizione dell’incentivo è il 28 febbraio 2021.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
È necessario, inoltre, il rispetto dei principi generali previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e del regime de minimis.
Altra condizione da rispettare, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, è la mancanza - nei sei mesi precedenti l’assunzione – di un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In tal senso, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona.
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