Recupero differenziato per i datori di lavoro agricoli che hanno assunto lavoratori percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC). Infatti, ai fini del conguaglio relativo ai mesi da aprile a settembre 2019, il datore di lavoro agricolo deve rivolgersi alla Struttura territoriale INPS competente; diversamente, per il recupero dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, occorre operare il conguaglio mediante Dmag, entro la scadenza del quarto trimestre 2019 (ossia entro il 31 gennaio 2020).
Le precisazioni sono giunte dall’INPS, con il messaggio n. 4791 del 20 dicembre 2019.
Il D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, all’art. 8 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del RdC spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.
L’incentivo spetta unicamente ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato i beneficiari del RdC.
La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del RdC già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la durata è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità.
I datori di lavoro, compresi quelli agricoli, che intendano fruire dell’incentivo, dovranno rivolgersi alla Struttura territoriale INPS di riferimento per il recupero dell’incentivo da aprile 2019 a ottobre 2019, mentre a decorrere dal mese di novembre 2019 dovranno esporre il beneficio nelle relative denunce Dmag.
Considerato che i termini per la presentazione della dichiarazione trimestrale telematica della manodopera agricola occupata (Dmag) sono individuati “entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”, ai fini del recupero degli incentivi riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 (quarto trimestre 2019) è necessario porre in essere le operazioni di conguaglio entro il 31 gennaio 2020.
Diversamente, per il recupero dell’incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile a settembre 2019, bisogna rivolgersi alla Struttura territoriale di riferimento.
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