L'INPS, con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, ha fornito le istruzioni in merito all'esonero contributivo totale per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).
La circolare contiene solo le prime indicazioni alle quali seguiranno, con apposito messaggio, le istruzioni per la fruizione e per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro, che verranno emanate a conclusione della interlocuzione avviata con la Commissione europea, alla cui autorizzazione è subordinata la concessione del beneficio.
L'articolo 1, commi da 10 a 15 della legge di Bilancio 2021, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel 2021 e nel 2022, novella la disciplina sull'esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Sul punto l'INPS, con la circolare n. 56/2021, chiarisce che la novità normativa introduce, limitatamente alle assunzioni /trasformazioni di giovani effettuate nel biennio 2021-2022, una misura ulteriore e aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2018.
L’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2021 spetta a tutti i datori di lavoro privati anche non imprenditori, inclusi i datori di lavoro del settore agricolo.
Oltre alla pubblica Amministrazione, sono invece escluse dal novero dei beneficiari le imprese del settore finanziario, non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020. Naturalmente l'INPS fa salva l'eventuale diversa decisione della Commissione europea in fase di autorizzazione della misura.
I datori di lavoro privati hanno diritto all'esonero dei contributi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e 2022.
Le assunzioni devono riguardare soggetti che, alla data dell’assunzione, abbiano un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni (in pratica, che non abbiano compiuto 36 anni di età) e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’esonero contributivo è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro nonchè alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
L'INPS elenca le ipotesi di esclusione dal beneficio contributivo che possono essere così riassunte:
Tipologie contrattuali |
Incluse/Escluse
|
Assunzioni a tempo indeterminato |
Incluse |
Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato |
Incluse |
Socio lavoratore di cooperativa di lavoro |
Incluse |
Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione |
Incluse |
Rapporti di apprendistato |
Escluse |
Contratti di lavoro domestico |
Escluse |
Contratto di lavoro intermittente o a chiamata anche se stipulato a tempo indeterminato |
Escluse |
Assunzione tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale |
Escluse |
Instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale |
Escluse |
Prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato |
Escluse |
Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione |
Escluse |
L’incentivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensile e 16,12 euro per ogni giorno di fruizione), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero spetta per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato (assunzione/trasformazione) o di 48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero, oltre ai premi e i contributi dovuti all’INAIL, le cd contribuzioni minori, le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Oltre che ai principi generali in materia di incentivi all’assunzione e alle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata anche alle specifiche condizioni poste dalla legge di Bilancio 2021. Nello specifico alle seguenti condizioni:
1) il lavoratore, non deve aver compiuto 36 anni;
2) il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non rilevano eventuali periodi di apprendistato, svolti in precedenza o uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato);
3) i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
4) i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Il beneficio viene concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19” ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
L'INPS infine ricorda che l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
E' però possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge Fornero (legge n. 92/2012) per un rapporto a tempo determinato, anche nella misura pari al 100% dei contributi datoriali (articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020) per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, e poi dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.
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