Incendio colposo e prescrizione. Incostituzionale il raddoppio dei termini

Pubblicato il 29 maggio 2014 L'articolo 157, sesto comma, del Codice penale, è incostituzionale nella parte in cui prevede che i termini indicati ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo.

E' quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 28 maggio 2014.

Anomalia sistematica rispetto all'incendio doloso

In particolare, la censura relativa all'articolo 157 citato è stata rilevata mettendo in evidenza un'anomalia sistematica presente nel nostro ordinamento ai sensi della quale il delitto di incendio se commesso con dolo, si prescrive in sette anni, se realizzato per colpa, in un termine ampiamente superiore, ossia in dodici anni.

Ed infatti, il termine minimo di prescrizione dei delitti (sei anni) – operante nella specie, discutendosi di reato punito con pena detentiva massima inferiore a tale soglia (cinque anni) – verrebbe raddoppiato proprio ai sensi della norma censurata.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Tfr, indice di rivalutazione di gennaio 2025

24/02/2025

Studio associato: rimborsi auto deducibili al 100% se il professionista usa il suo mezzo

24/02/2025

Disabili, semplificato il certificato medico introduttivo

24/02/2025

CCNL Metalmeccanica artigianato - Verbale integrativo del 17/2/2025

21/02/2025

Metalmeccanica artigianato. Preavviso

21/02/2025

Cassazione: tenuità del fatto retroattiva anche con più fatture false

21/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy