Incendi Sicilia e Sardegna, attiva la piattaforma per i contributi

Pubblicato il 18 gennaio 2024

A partire da venerdì 19 gennaio 2024 alle ore 12:00 e fino alle ore 12:00 di venerdì 16 febbraio 2024 sarà attiva la piattaforma informatica del ministero del Turismo attraverso cui i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo danneggiati dagli incendi che hanno colpito la Sardegna e la Sicilia tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023 potranno trasmettere istanza di accesso al contributo.

A renderlo noto lo stesso Ministero del Turismo con avviso online del 15 gennaio; la piattaforma dedicata è disponibile al link: https://istanze2.ministeroturismo.gov.it/,

Il contributo rientra nel Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo, stanziato con 15 milioni di euro per l'anno 2023 dal Decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023 (C.d. Decreto Asset, convertito dalla Legge n. 136 del 9 ottobre 2023).

Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo

L’articolo 4 del Dl n. 104/2023, al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi inclusi le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici e i campeggi, per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

Al Ministero del Turismo è stato demandato di definire i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del suddetto Fondo, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo.

Il Ministero ha veicolato le indicazioni con il decreto interministeriale n. 32560 del 5 dicembre 2023.

Esso stabilisce che le risorse del Fondo sono destinate:

a) ai viaggiatori cittadini dell’Unione Europea che per finalità turistiche, in forma singola o come gruppo familiare, hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali indicati;

b) agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici e i campeggi che hanno subito danni economici a causa dei predetti eventi eccezionali.

NOTA BENE: I codici ATECO delle attività ammesse al beneficio sono indicati all'articolo 2 del Dl n. 104/2023

Spese ammissibili per viaggiatori e operatori economici

Le spese ammesse coprono i costi logistici, la gestione di prenotazioni annullate e i servizi non previsti, con un tetto massimo di 15mila euro.

Per i viaggiatori non coperti da polizza assicurativa o da altra forma di rimborso, si considerano ammissibili i costi:

  1. relativi a servizi di trasporto mediante treno, nave, pullman e taxi, ad eccezione del mezzo privato, documentati dal titolo di viaggio recante la destinazione, la data e i dati identificativi del titolare;
  2. relativi alle prenotazioni alberghiere ed extra-alberghiere annullate ed eventuali penali, documentati da ricevuta nominativa di pagamento, nonché i costi alberghieri aggiuntivi documentati da ricevuta nominativa di pagamento e da dichiarazione recante la motivazione della spesa.

Per gli operatori del settore turistico e ricettivo, ove non coperti da polizza assicurativa o da altra forma di rimborso, si considerano ammissibili:

  1. i costi logistici di trasporto e alloggio sostenuti ad ausilio dei viaggiatori per le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell’isola;
  2. i costi sostenuti per la gestione della mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati dai viaggiatori;
  3. i costi sostenuti per l’acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

Modalità e termini di presentazione delle domande

L’istanza di accesso al contributo è effettuata esclusivamente attraverso una procedura automatizzata (piattaforma) mediante la compilazione del format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, di cui al link: https://istanze.ministeroturismo.gov.it/.

ATTENZIONE: Come anticipato le domande di richiesta del contributo potranno essere inviate al Ministero dalle 12 del 19 gennaio 2024 fino alle 12 del 16 febbraio.

L’accesso alla piattaforma avviene mediante SPID o CIE.

NOTA BENE: La domanda si intende correttamente compilata quando il sistema genera la ricevuta di avvenuta presentazione e trasmissione dell’istanza in formato PDF. In assenza la domanda si considera non inviata.

L'erogazione degli aiuti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, e le verifiche di ammissibilità e i controlli saranno condotti secondo le indicazioni fornite nel decreto interministeriale.

Come vengono assegnate ed erogate le risorse?

Per ciascun viaggiatore il tetto massimo del contributo erogabile è pari a 1.500 euro fino al 100% del costo ammissibile, nel limite delle risorse disponibili, proporzionalmente ridotte in caso di totale esaurimento dello stanziamento.

Per ciascun operatore turistico il tetto massimo del contributo erogabile è pari a 15.000 euro, fino al 100% del costo ammissibile, nel limite delle risorse disponibili, proporzionalmente ridotte in caso di totale esaurimento dello stanziamento.

ATTENZIONE: L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione all’esito della chiusura della piattaforma e del conteggio delle risorse ed è subordinata alla verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del turismo.

Sono escluse dall’erogazione del contributo le domande ritenute non ammissibili all’esito della suddetta verifica di ammissibilità.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy