A partire da venerdì 19 gennaio 2024 alle ore 12:00 e fino alle ore 12:00 di venerdì 16 febbraio 2024 sarà attiva la piattaforma informatica del ministero del Turismo attraverso cui i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo danneggiati dagli incendi che hanno colpito la Sardegna e la Sicilia tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023 potranno trasmettere istanza di accesso al contributo.
A renderlo noto lo stesso Ministero del Turismo con avviso online del 15 gennaio; la piattaforma dedicata è disponibile al link: https://istanze2.ministeroturismo.gov.it/,
Il contributo rientra nel Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo, stanziato con 15 milioni di euro per l'anno 2023 dal Decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023 (C.d. Decreto Asset, convertito dalla Legge n. 136 del 9 ottobre 2023).
L’articolo 4 del Dl n. 104/2023, al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi inclusi le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici e i campeggi, per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.
Al Ministero del Turismo è stato demandato di definire i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del suddetto Fondo, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo.
Il Ministero ha veicolato le indicazioni con il decreto interministeriale n. 32560 del 5 dicembre 2023.
Esso stabilisce che le risorse del Fondo sono destinate:
a) ai viaggiatori cittadini dell’Unione Europea che per finalità turistiche, in forma singola o come gruppo familiare, hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali indicati;
b) agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici e i campeggi che hanno subito danni economici a causa dei predetti eventi eccezionali.
NOTA BENE: I codici ATECO delle attività ammesse al beneficio sono indicati all'articolo 2 del Dl n. 104/2023
Le spese ammesse coprono i costi logistici, la gestione di prenotazioni annullate e i servizi non previsti, con un tetto massimo di 15mila euro.
Per i viaggiatori non coperti da polizza assicurativa o da altra forma di rimborso, si considerano ammissibili i costi:
Per gli operatori del settore turistico e ricettivo, ove non coperti da polizza assicurativa o da altra forma di rimborso, si considerano ammissibili:
L’istanza di accesso al contributo è effettuata esclusivamente attraverso una procedura automatizzata (piattaforma) mediante la compilazione del format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, di cui al link: https://istanze.ministeroturismo.gov.it/.
L’accesso alla piattaforma avviene mediante SPID o CIE.
NOTA BENE: La domanda si intende correttamente compilata quando il sistema genera la ricevuta di avvenuta presentazione e trasmissione dell’istanza in formato PDF. In assenza la domanda si considera non inviata.
L'erogazione degli aiuti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, e le verifiche di ammissibilità e i controlli saranno condotti secondo le indicazioni fornite nel decreto interministeriale.
Per ciascun viaggiatore il tetto massimo del contributo erogabile è pari a 1.500 euro fino al 100% del costo ammissibile, nel limite delle risorse disponibili, proporzionalmente ridotte in caso di totale esaurimento dello stanziamento.
Per ciascun operatore turistico il tetto massimo del contributo erogabile è pari a 15.000 euro, fino al 100% del costo ammissibile, nel limite delle risorse disponibili, proporzionalmente ridotte in caso di totale esaurimento dello stanziamento.
ATTENZIONE: L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione all’esito della chiusura della piattaforma e del conteggio delle risorse ed è subordinata alla verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del turismo.
Sono escluse dall’erogazione del contributo le domande ritenute non ammissibili all’esito della suddetta verifica di ammissibilità.
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