Incarico fisso “scrittura” unica

Pubblicato il 15 novembre 2006

Rispondendo alle contestazioni dei Consigli nazionali di dottori commercialisti e ragionieri rispetto alle istruzioni relative al Dm 141/06, l’Ufficio italiano cambi ribadisce alcune regole circa le modalità da adottare nell’ambito della lotta al denaro sporco. In primo luogo, l’identificazione del cliente ai fini degli obblighi antiriciclaggio va effettuata al momento dell’accettazione dell’incarico. Secondo l’Uic, tale scelta attribuisce al professionista il notevole vantaggio di fissare il tempo zero da cui dedurre l’obbligo di identificazione. Inoltre, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non può coincidere con l’inizio della prestazione professionale. Nel caso di incarichi professionali periodici a tempo non occorre procedere a una nuova registrazione, ma è sufficiente una “liberatoria”, mentre - secondo l’Uic - è necessaria la registrazione quando si è in presenza di un nuovo contratto d’opera. Infine, diverso è il caso dell’obbligo di registrazione per le prestazioni professionali che durante il contratto prevedano un intervento del professionista nei trasferimenti per valori superiori a 12.500 euro. Questi casi, infatti, implicano sempre registrazioni apposite.

Da segnalare, poi, come il ministero dell’Economia e l’Uic abbiano sfilato il cash pooling dalle operazioni soggette agli obblighi antiriciclaggio. Ciò è avvenuto tramite una norma interpretativa del decreto ministeriale 142/06, che aveva infatti esteso la registrazione anche ai bonifici, rovesciando l’idea che le operazioni già registrate presso la banca non dovessero essere duplicate nell’archivio unico informatico presso l’ordinante o il beneficiario intermediario finanziario. Per l’Economia gli obblighi di registrazione devono scattare non solo per i bonifici Italia su Italia, ma anche per le operazioni di cash pooling, ossia i bonifici infragruppo che rappresentano il normale metodo di gestione nelle holding di partecipazione. Ora, invece, il ministero dell’Economia, d’accordo con l’Uic, ha chiarito che il cash pooling non è assimilabile a una serie di bonifici bancari, in quanto la gestione che spetta alla tesoreria della capogruppo è centralizzata e si realizza in una serie di automatismi, operazioni di addebito e accredito.

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