Incarichi di consulenza alla PA a titolo gratuito? Possibili

Pubblicato il 11 novembre 2021

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'appello promosso dagli Ordini degli Avvocati di Roma e di Napoli concernente l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di consulenza a titolo gratuito del MEF.

Con tale avviso, pubblicato il 27 febbraio 2019, il ministero aveva reso noto di volersi avvalere della consulenza di professionalità altamente qualificate, così da unire alla conoscenza tecnica una positiva esperienza accademica/professionale, non rinvenibile all’interno della struttura, al fine di avere supporto ad elevato contenuto specialistico nelle materie di competenza.

Nel dettaglio, la consulenza richiesta aveva ad oggetto “la trattazione di tematiche complesse attinenti al diritto – nazionale ed europeo – societario, bancario e/o dei mercati e intermediari finanziari in vista anche dell’adozione e/o integrazione di normative primarie e secondarie ai fini, tra l’altro, dell’adeguamento dell’ordinamento interno alle direttive/regolamenti comunitari”.

Tra le altre indicazioni contenute nell’avviso era specificato che l’incarico era a titolo gratuito, con esclusione di ogni onere a carico dell’Amministrazione.

Dopo che il Tar del Lazio aveva respinto, in toto, le doglianze promosse dagli Ordini, questi si erano rivolti al Collegio amministrativo per ottenere la riforma di tale ultima pronuncia.

Avviso Mef annullato per difetto di determinatezza

Con sentenza n. 7442 del 9 novembre 2021, Il Consiglio di Stato ha accolto le loro ragioni, limitatamente, però, alla lamentata violazione delle regole che presiedono all’imparzialità dell’azione amministrativa, sia sotto l’aspetto della formazione dell’elenco da cui attingere per i futuri affidamenti di incarichi, sia in relazione ai criteri da applicare di volta in volta per attribuire specificamente gli incarichi ai professionisti: l’atto impugnato difettava della necessaria determinatezza.

Di conseguenza, è stato disposto l’annullamento integrale degli atti impugnati.

Consulenza gratuita alla PA? Il professionista può trarne una gratificazione personale

Nel merito, tuttavia, non sono stati condivisi gli assunti difensivi avanzati dagli Ordini professionali per quel che concerne la violazione delle norme poste a presidio del decoro e della dignità della professione forense, delle norme e dei principi, anche europei, in tema di onerosità dei contratti pubblici, nonché delle disposizioni poste a garanzia della efficienza e del buon andamento dell’azione amministrativa.

Secondo i giudici amministrativi, la normativa di cui gli appellanti invocavano l’applicazione riguardava, infatti, fattispecie giuridiche del tutto differenti, sia in relazione ai presupposti applicativi, sia con riguardo alle conseguenze giuridiche che i medesimi avrebbero voluto trarne.

Difatti, la richiamata disposizione costituzionale di cui all’art 36 della Costituzione – si legge nella sentenza – “ha un ambito di efficacia soggettivo e oggettivo ben delimitato, che non riguarda la richiesta di prestazioni lavorative gratuite di cui all’avviso ministeriale impugnato”.

Essa è chiaramente costruita intorno al presupposto di fatto che il lavoratore presti un’attività lavorativa che è necessariamente retribuita per potere soddisfare le esigenze minime, basilari, irrinunciabili di vita, per sé o per la propria famiglia.

Tuttavia, nel nostro ordinamento, “non è rinvenibile alcuna disposizione che vieta, impedisce o altrimenti ostacola l’individuo nella facoltà (essa sì espressione dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti) di compiere scelte libere in ordine all’an, al quomodo e al quando di impiegare le proprie energie lavorative (materiali o intellettuali) in assenza di una controprestazione, un corrispettivo o una retribuzione anche latamente intesa”.

E a ben vedere, l’adesione del professionista all’invito ad offrire la propria consulenza contenuto nell’avviso impugnato, “reca indubbiamente – a chi ha la volontà, il tempo, il modo e la possibilità (oltre alla capacità professionale) di svolgere la consulenza richiesta - una sicura gratificazione e soddisfazione personale per avere apportato il proprio personale, fattivo e utile contributo alla “cosa pubblica”.

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