Differiti i termini relativi alla disciplina transitoria, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai pensionati, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. In particolare, il termine è stato prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.
A darne notizia è l’INPS, con il messaggio n. 298 del 20 gennaio 2022, che recepisce l’art. 4, co. 7 e 8, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. “Decreto Milleproroghe 2022”), entrato in vigore il 31 dicembre 2021.
L’art. 4, co. 8 del “Decreto Milleproroghe 2022” prevede che il cumulo tra la remunerazione dell’incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, e il trattamento pensionistico, continua a trovare applicazione anche per il primo trimestre dell’anno 2022.
Si rammenta, inoltre, che agli incarichi in questione non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico erogato con “quota 100”.
Quindi, sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento dei termini al 31 marzo 2022, fino a tale data i redditi percepiti - a seguito degli incarichi conferiti - continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, compreso il trattamento pensionistico c.d. “quota 100”, ad eccezione dei trattamenti di pensione di cui all’art. 1, co. 199, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (pensione ai lavoratori c.d. “precoci”).
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