Inapplicabilità, in sede contenziosa, di decadenze relative alla fase amministrativa
Pubblicato il 02 aprile 2015
Il
contribuente ha la possibilità,
in sede contenziosa, di
opporsi alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, incidenti sull'obbligazione tributaria,
indipendentemente dal termine di cui all'articolo 2, comma 8 bis del DPR n.
322/1998, previsto per la
presentazione della dichiarazione integrativa.
Detto
termine, infatti,
non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria, quand'anche fondata su elementi o dichiarazioni forniti dal contribuente medesimo, in considerazione dei
principi della capacità contributiva e
del diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione rispetto a quelle che governano il processo tributario.
E' quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della
sentenza n. 6665 depositata il 1° aprile 2015.