E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p.
Questo, in quanto tale motivo non è più denunciabile ai sensi del nuovo comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., per come novellato ad opera della Legge n. 103/2017.
La previsione ora dispone, infatti, che il pubblico ministero e l'imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
E’ sulla scorta di questa considerazione che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 4727 del 1° febbraio 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da un uomo a cui era stata irrogata la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di ricettazione.
L’imputato aveva lamentato una violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto contestato, per il quale - a suo dire - doveva emettersi pronuncia di proscioglimento.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, de plano, perché proposto successivamente all'entrata in vigore delle modifiche al Codice di procedura penale introdotte con la Legge n. 103/2017, per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento.
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