Con circolare n. 13 del 2 marzo 2018, l’INAIL ha evidenziato che con il Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2017 la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2018 è stata fissata nella misura pari al 15,81%.
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio ovvero da non oltre un biennio e, per l’anno 2018, rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2016 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016.
La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2018 per cui, per i premi di autoliquidazione, la percentuale di riduzione si applica alla rata anticipata dovuta per il 2018 ed alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2019, salvo che nelle more intervenga la revisione tariffaria.
Ricorda, infine, l’Istituto che, con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 delle M.A.T.4, la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2018 nella misura del 15,81%, senza presentazione di una nuova istanza.
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