Inail. Prescrizione sospesa per 150 giorni dalla richiesta dell’indennità di infortunio
Pubblicato il 14 gennaio 2015
Nel caso in cui l’assicurato, titolare di un diritto soggettivo di natura previdenziale, abbia presentato
domanda per il riconoscimento dell’indennità per infortunio sul lavoro e malattie professionali, ma non possa adire il giudice perché l’iter del procedimento amministrativo non è completo, esso
non subisce il decorso del termine di prescrizione, che rimane sospeso fino a quando l’Inail non abbia provveduto oppure non sia decorso il termine per provvedere.
La
mancata pronuncia da parte dell’Istituto assicuratore deve essere intesa come un
silenzio-rigetto
e fa cessare la sospensione. Tuttavia, una volta presentata la domanda di liquidazione della prestazione, il decorso della prescrizione si interrompe solo per i 150 giorni fissati dalla legge per l’espletamento del procedimento amministrativo (210 per le revisioni). Dopo tale termine, infatti, si rende necessario un nuovo atto se si vuole avviare una nuova interruzione della prescrizione.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro - nella sentenza n.
211/2015, depositata in data 12 gennaio, sul tema della prescrizione del diritto alle prestazioni erogate dall’Inail (art. 111 e 112 del Dpr
1124/65).
Sulla scia di quanto già affermato dallo stesso Istituto assicuratore nella circolare n.
42/2013, che regola tutti i casi esaminati dal 19 settembre 2013, la Corte Suprema ribadisce ora che
la prescrizione per le domande di infortunio è una prescrizione breve, contrariamente al precedente orientamento giurisprudenziale (Cassazione, sentenza 783/99), secondo il quale la sola presentazione della domanda per il riconoscimento della prestazione bastava a garantire la permanenza del diritto alla prestazione, con l’arresto permanente del termine triennale di prescrizione fino al momento della decisione dell’Inail.