INAIL. Le agevolazioni della Riforma Lavoro 2012 sono applicabili anche ai premi
Pubblicato il 27 maggio 2014
L'INAIL, con la
circolare n. 28 del 23 maggio 2014,comunica che gli incentivi introdotti con la Legge n.
92/2012 sono applicabili anche al premio INAIL.
Quindi, ai datori di lavoro, anche agricoli, che - a partire dall'
1 gennaio 2013 - assumono:
- over 50;
- disoccupati da oltre dodici mesi;
- donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree;
si applica una
riduzione del 50% dei premi INAIL.
Dopo aver ampiamente illustrato la normativa applicabile, l’Istituto ha chiarito che i datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi, devono indicare nella
dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice.
L’indicazione dei suddetti dati
equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, inclusi quelli riguardanti la regolarità contributiva che deve sussistere al momento della fruizione del beneficio.
Come per le altre riduzioni, i benefici sono applicati in virtù dei dati indicati nella dichiarazione delle retribuzioni.
Inoltre, in vista della scadenza dell’autoliquidazione, per applicare la riduzione prevista dalla Legge di Stabilità 2014, sono stati aggiornati i
codici identificativi delle riduzioni per le retribuzioni parzialmente e totalmente esenti dal versamento dei premi assicurativi, come da tabella riepilogativa allegata alla circolare.
Più in particolare, le riduzioni previste dalla Legge n. 92/2012, identificate dai codice da H a Y, sono state suddivise in relazione:
- alla durata del contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato);
- alla tipologia (assunzione, trasformazione, proroga);
- alle categorie di lavoratrici e lavoratori (over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, ecc.).
Per quanto riguarda le
società di somministrazione di lavoro, fino a nuove indicazioni la fruizione del beneficio avverrà indicando nell’apposito applicativo il 50% delle retribuzioni nel contratto di somministrazione del lavoratore per il quale spetta la riduzione.