La gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 termina il 31 dicembre 2023.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 i predetti soggetti godranno della tutela prevista dal regime assicurativo ordinario stabilito per tutti i lavoratori dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Gli infortuni avvenuti dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 continuano ad essere disciplinati dalla normativa regolamentare dell'Inpgi vigente al 30 giugno 2022.
Il riepilogo delle istruzioni operative e degli obblighi dei datori di lavoro nonché dei lavoratori giornalisti ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Inail dal 1° gennaio 2024 è contenuto nella circolare INAIL n. 53 del 6 dicembre 2023.
La tutela assicurativa ricomprende:
L’assicurazione è estesa anche alle malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni esercitate. Diversamente, non sono ricompresi nella tutela gli infortuni extra professionali e gli eventi lesivi non avvenuti in occasione di lavoro. Non rientra nella tutela la categoria dei giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei confronti dei quali le funzioni e le prestazioni previdenziali e assicurative sono attuate dall’Inpgi.
Nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l’Inail eroga le seguenti prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative:
Di seguito si riepilogano gli obblighi dei soggetti assicuranti in caso di infortunio:
Per quanto riguarda le tempistiche di presentazione della denuncia:
ATTENZIONE: Il lavoratore deve immediatamente avvertire il proprio datore di lavoro in caso di qualsiasi infortunio avvenuto, anche se di lieve entità, sotto pena di decadenza dal diritto all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.
Diversamente, nel caso in cui si tratti di malattia professionale:
In caso di infortunio che comporta l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), il datore di lavoro deve inoltrare all’Inail, esclusivamente ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro tramite il servizio online “Comunicazioni di infortunio”, entro quarantotto ore dalla ricezione del certificato medico.
A differenza del regime assicurativo Inpgi, la tutela INAIL prevede il diritto degli infortunati e tecnopatici alle prestazioni di natura economica e socio-sanitaria, ad esempio: l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta erogata dal quarto giorno successivo alla data dell’evento lesivo fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, ossia fino alla guarigione clinica della lesione, che prescindono dall’esistenza di postumi invalidanti.
La Sede Inail competente per le pratiche di infortunio/malattia professionale è quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato.
Il datore di lavoro, o in alternativa il suo intermediario, deve denunciare tutti gli elementi necessari per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
I soggetti assicuranti che - alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica e non sono ancora titolari di codici ditta e posizioni assicurative attive - devono presentare la denuncia di iscrizione tramite il servizio online “Denuncia di iscrizione”, contestualmente all'inizio dei lavori.
NOTA BENE: Si specifica che il 1° gennaio è giorno festivo, pertanto il termine di presentazione della suddetta denuncia slitta al 2 gennaio 2024, in ogni caso, la denuncia di iscrizione può essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori.
Il premio anticipato dovuto per il 2024 sarà richiesto dall’Inail tramite il certificato di assicurazione.
Diversamente, i soggetti assicuranti (già titolari di posizioni assicurative attive e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica) devono presentare la denuncia di variazione tramite il servizio online “Denuncia di variazione ditta” qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente la voce di rischio a cui è ricondotta l’attività di giornalismo.
In tal caso, la denuncia va presentata entro il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni si sono verificate.
I codici ditta assegnati per il periodo transitorio cesseranno d’ufficio al 31 dicembre 2023.
Il premio assicurativo è calcolato in base al tasso di tariffa relativo all’attività assicurata, stabilito dalle vigenti Tariffe dei premi.
Ai fini dell’inquadramento, si applica la gestione tariffaria corrispondente alla classificazione aziendale disposta dall’Inps ai fini previdenziali e assistenziali.
L’attività dei giornalisti è classificabile alla voce di tariffa “0722” relativa all’attività d’ufficio e prevista in tutte le gestioni tariffarie.
NOTA BENE: La retribuzione da considerare per il calcolo del premio di assicurazione è quella effettiva individuata ai sensi dell'articolo 29 del Testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La determinazione e il successivo versamento del premio assicurativo è effettuata direttamente dal datore di lavoro tramite l'autoliquidazione annuale dei premi (pagamento della rata del premio anticipata e della regolazione del premio relativa al periodo assicurativo precedente entro il termine del 16 febbraio di ogni anno, sulla base dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente).
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