INAIL. Esteso il rimborso dei farmaci a infortunati e tecnopatici
Pubblicato il 05 giugno 2014
L’INAIL, con
circolare n. 30 del 4 giugno 2014, ha previsto l’estensione del diritto al rimborso delle
spese per farmaci successivamente alla stabilizzazione dei postumi dei soggetti infortunati e tecnopatici.
Chiarisce l’Istituto che il rimborso delle spese per farmaci deve essere effettuato anche per le spese sostenute dagli assicurati dopo il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro in presenza di postumi stabilizzati, pur se non indennizzabili, anche oltre la scadenza dei termini revisionali.
Chiaramente, ai fini del rimborso suddetto, spetterà alla funzione sanitaria valutare se il
farmaco - indicato, in ogni caso nella prescrizione medica, dal sanitario che ha in cura l’assicurato e dallo stesso sanitario ritenuto terapeuticamente idoneo – sia
necessario per il miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa.
Il rimborso delle spese in questione deve essere effettuato anche nelle ipotesi di
liquidazione in capitale della rendita, nonché nelle ipotesi in cui, a seguito di
revisione della rendita stessa, questa venga
ridotta o soppressa, sempre che residuino postumi, anche se non indennizzabili.
Con riferimento all’ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili, l’INAIL specifica che si deve provvedere al rimborso delle spese sostenute dagli assicurati
a prescindere dalle branche di riferimento, purché i suddetti farmaci siano ritenuti necessari per il miglioramento dello stato psico-fisico dell’assicurato, in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di origine lavorativa, anche ai fini del reinserimento socio-lavorativo, in relazione al caso trattato.
La circolare si conclude con l’illustrazione della
nuova procedura per il rimborso in questione e con la specifica che le nuove disposizioni si applicano, a prescindere dalla data dell’evento, alle richieste di rimborsi, per farmaci prescritti e acquistati a decorrere dal 13 novembre 2012, ad oggi in istruttoria e/o pervenute dopo l’emanazione delle circolare stessa, ricordando che il
termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci è
decennale e decorre dal giorno in cui il diritto stesso può essere esercitato e cioè dalla data riportata sullo scontrino comprovante l’acquisto del farmaco.