Ai sensi dell’articolo 28 comma 6, del D.P.R. n. 1124/1965, il datore che presume di erogare nell’anno 2023 retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell’anno 2022, potrà calcolare la rata del premio sul minore importo delle retribuzioni stimante, previo invio, entro il prossimo 16 febbraio 2023, della c.d. Riduzione del presunto.
Entro e non oltre la suddetta data, i datori di lavoro dovranno trasmettere la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio INAIL “Riduzione Presunto”, in cui indicheranno le minori retribuzioni che si prevedono di corrispondere nel 2023.
Nei casi di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno, anche gli armatori dovranno trasmettere la comunicazione di riduzione, tramite il servizio loro dedicato “Riduzione Presunto per le PAN/certificati”.
La riduzione delle retribuzioni presunte dovrà essere motivata scegliendo una delle seguenti ipotesi:
La comunicazione dovrà essere trasmessa telematicamente al seguente percorso: “Autoliquidazione” > “Riduzione del Presunto” > “Nuova riduzione”, in cui sarà possibile selezionare la ditta per la quale si vuole procedere, inserire le retribuzioni presunte ed indicare i motivi della riduzione delle retribuzioni, successivamente sarà possibile scaricare l’anteprima del riepilogo e trasmettere la comunicazione.
ATTENZIONE: L’Inail potrà richiedere il versamento di un’integrazione del premio nel caso in cui abbia accertato che l’ammontare delle retribuzioni corrisposte sia superiore quello delle retribuzioni presunte.
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