Con la circolare del 24 marzo 2023, n. 11, l’INAIL fornisce chiarimenti in merito alla fornitura dei dispositivi speciali di correzione visiva necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti addetti ai videoterminali.
Ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali e svolge l’attività di lavoro in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali deve essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico.
La sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del predetto decreto dovrà essere effettuata:
Il medico competente potrà rilevare le seguenti condizioni:
I Dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) hanno la finalità di correggere nonché prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali.
I DSCV si suddividono in:
A seguito della visita di sorveglianza sanitaria, lo specialista oftalmologo potrà prescrivere un DSCV dandone comunicazione al medico competente.
In tal caso, il datore di lavoro dovrà fornire a sue spese il DSCV.
Il lavoratore potrà acquistare il dispositivo per suo conto o tramite il fornitore indicato dal datore di lavoro.
Successivamente potrà richiedere il rimborso della spesa effettuata presentando alla Struttura di appartenenza:
Dopo aver verificato la regolarità della documentazione ricevuta, l’Istituto procede al rimborso della spesa entro il limite massimo pari ad euro 150,00 (compresa l’IVA e decurtate le spese di bollo).
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