Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il c.d. ticket di licenziamento nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo rispettivamente previsto dagli artt. 27-bis e 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Come precisato dal messaggio INPS 12 aprile 2023, n. 1356, il versamento del ticket di licenziamento è dovuto sia per le ipotesi di dimissioni presentate dal lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, sia nel caso in cui il medesimo abbia fruito del “semplice” congedo di paternità obbligatorio dovuto alla nascita del figlio.
In considerazione del ritardo con il quale sono state pubblicate le precisazioni INPS relative all’obbligo di versamento del contributo NASpI per le ipotesi di dimissioni del lavoratore padre, è stato specificato che per gli eventuali eventi verificatisi tra il 13 agosto 2022 e precedentemente alla pubblicazione del messaggio INPS n. 1356/2023, il contributo NASpI può essere versato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione delle istruzioni amministrative stesse.
SCADENZA: Il datore di lavoro potrà pertanto versare il contributo NASpI, senza aggravio di sanzioni ed interessi, entro il prossimo 17 luglio 2023.
Durante la compilazione della denuncia Uniemens, il datore di lavoro dovrà indicare:
Il ticket di licenziamento è calcolato sulla base del massimale mensile NASpI annualmente rivalutato e comunicato dall’Inps.
L’importo massimo mensile dell’indennità NASpI è pari a 1.470,99 euro.
Pertanto, il contributo NASpI dovuto, per ogni anno di servizio, ammonta a 603,10 euro (pari al 41% di 1.470,99 euro), e fino ad un massimo di 1.809,30 euro per i contratti aventi anzianità di servizio pari o superiori a 36 mesi.
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