Contributo Firr: scadenza del versamento

Pubblicato il 28 marzo 2022

Il Fondo indennità di risoluzione rapporto (Firr) è costituito dall’insieme delle somme accantonate dalle aziende titolari di rapporto di agenzia che appartengono alle Organizzazione sindacali firmatarie degli Accordi economici collettivi, presso la cassa previdenziale integrativa Enasarco.

I preponenti, annualmente, devono accantonare un importo rapportato alle provvigioni liquidate agli agenti, sulla base di determinate aliquote stabilite dagli Accordi economici collettivi.

Il calcolo del contributo è determinato, altresì, dalle provvigioni liquidate dall’anno solare precedente, dalla tipologia e dai numeri di mesi di durata del rapporto di agenzia.

Contributo Firr: scadenza il 31 marzo

Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo; pertanto, il Firr 2021 dovrà essere corrisposto entro il 31 marzo 2022.

Ai fini del pagamento, la preponente dovrà accedere nella propria area riservata e compilare la distinta online nonché inserire le provvigioni dei propri agenti. In automatico verrà calcolato il contributo.

Il versamento può essere effettuato tramite bollettino bancario MAV o, in alternativa, con addebito su c/c bancario (mandato SEPA).

Liquidazione del Firr

La liquidazione del Firr potrà essere richiesta online e sarà consultabile dall’agente tramite la propria area riservata.

Si specifica che per tutte le somme liquidate a titolo di Firr bisognerà applicare la ritenuta di acconto del 20% per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone.

Nel caso di cessazione del rapporto di agenzia, il preponente dovrà darne comunicazione online alla Fondazione Enasarco tramite la “Gestione mandati”, entro e non oltre 30 giorni dall’evento.

Tenendo conto dell’eventuale preavviso, il preponente - come data effettiva di cessazione - dovrà indicare l’ultimo giorno di collaborazione effettiva con l’ex agente.

L’agente potrà riscuotere il Firr tramite:

Il Firr non viene liquidato nei casi di trasformazione della composizione della società di persone, poiché viene meno il requisito della cessazione definitiva del rapporto.

Nei casi di anomalie, la domanda generata sarà bloccata e lavorata manualmente da un operatore dell’Ufficio.

Il contributo relativo all’anno della cessazione del mandato non dovrà essere versato ad Enasarco ma corrisposto direttamente all’agente applicando la ritenuta d’acconto del 20%.

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