Con effetto dal 6 dicembre 2011 è stato nuovamente variato il limite all’utilizzo del denaro contante ed il passaggio di titoli al portatore al fine di rendere sempre più tracciabili i pagamenti e scoraggiare il riciclaggio di denaro sporco oltre che l’evasione fiscale.
La misura è stata adottata dall’art. 12, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e recante “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante“.
Con questo intervento diventano 5 le modifiche effettuate in materia a partire dall’anno 2008:
Periodi |
Limiti (in euro) |
Dal 30.04.2008 |
5.000,00 |
Dal 25.06.2008 |
12.500,00 |
Dal 31.05.2010 |
5.000,00 |
Dal 13.08.2011 |
2.500,00 |
Dal 06.12.2011 |
1.000,00 |
Pertanto la disciplina a quest’oggi vigente (articolo 49 del D.Lgs n. 231/2007 modificato dal D.L. n. 201/2011) contempla:
La formulazione della norma, specificando che il limite si applica nei trasferimenti effettuati a “qualsiasi titolo”, include altresì i passaggi di moneta contante con riferimento a prestiti fra amici, donazioni, ecc.
Per non incorrere nelle sanzioni stabilite in caso di violazione della norma – quindi operazioni in contanti sopra i 999 euro – è necessario effettuare il trasferimento a mezzo di strumenti elettronici (carte di credito e simili) oppure banche e Poste Italiane.
I professionisti, quindi, devono prestare attenzione ad accettare dai clienti pagamenti in contanti per la loro prestazione oltre il limite fissato dal D.L. n. 201/2011 (1.000 euro) ed ai prelievi e versamenti effettuati fra soci e società.
EFFICACIA
La norma ha decretato l’entrata in vigore della riduzione del limite dal 6 dicembre 2011 ossia dal giorno in cui è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.L. n. 201. In sede di conversione in legge, è stato previsto che le violazioni relative al limite di 1.000 euro commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 non costituiscano infrazione.
Pertanto, in tale intervallo di tempo rimangono sanzionabili i soli utilizzi di denaro contante per importi pari o superiori a 2.500 euro (vecchio limite).
USO DEL CONTANTE
Quanto alla limitazione nell’utilizzo di contante per trasferire denaro (o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera), poiché l’importo di 1.000 euro si intende riferito alla somma complessiva, il divieto vige anche nel caso di “frazionamenti” diretti ad aggirare la norma ossia la suddivisione dell’importo superiore a 1.000 euro in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto se riferiti alla stesso operazione economica.
Sul punto, a specificare, soccorre la circolare del Mef n. 2 del 16/1/2012:
“se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 euro dipende invece da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni, in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione”.
ASSEGNI
Per quanto riguarda assegni bancari o postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiari, la disciplina in vigore prevede:
→ l’obbligo della clausola di non trasferibilità nonché l’indicazione del nome/cognome o ragione sociale del beneficiario per importi superiori a 1.000 euro;
→ la possibilità per la banca, su richiesta scritta del cliente, di rilasciare assegni bancari o assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) a condizione che vengano emessi per importi inferiori ad euro 1.000;
→ per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50;
→ gli assegni bancari emessi all’ordine del traente (mediante le formule “me medesimo”, “mio proprio”, “m.m.” o similari), non possono essere girati a terzi; pertanto possono essere incassati unicamente presso una banca o Poste Italiane.
Si precisa che se più assegni sono utilizzati per la stessa transazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento.
LIBRETTI DI RISPARMIO AL PORTATORE
Le novità del decreto “Salva Italia” prevedono che:
→ il saldo dei libretti di deposito al portatore non può essere pari o superiore all’importo di euro 1.000;
→ i libretti in circolazione con saldo pari o superiore a euro 1.000 devono essere estinti dal portatore ovvero ridotti al nuovo limite entro il 31 marzo 2012.
Nel caso di trasferimento di libretti al portatore il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni dall’evento, alla banca o a Poste Italiane che ha emesso il titolo, i dati identificativi del cessionario, la data del trasferimento e l’indicazione che il cessionario ha accettato il trasferimento stesso.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, quindi anche i professionisti, qualora abbiano notizia, nello svolgimento della loro attività, di violazioni alle disposizioni sulle limitazioni all’uso del contante hanno l’obbligo di comunicarlo al Ministero dell’economia e delle finanze entro 30 giorni.
A seguito della rideterminazione delle competenze territoriali degli uffici del Mef, i professionisti devono inviare le segnalazioni relative alle infrazioni non più alle direzioni territoriali del Ministero dell’economia o alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro (a seconda che le violazioni siano o meno superiori a 250.000 euro) bensì alle Ragionerie territoriali dello Stato di competenza. Questo a partire dal 30 novembre 2011.
Si precisa che a questi uffici vanno indirizzate anche le comunicazioni relative ad irregolarità di importo superiore a 250.000 euro, non assoggettabili ad oblazione.
Il professionista invia la comunicazione tramite lettera raccomandata, in carta libera, indicando le seguenti informazioni:
- dati dell’autore della violazione;
- indicazione che è stata violata la disposizione dell’articolo 49, comma, 1, D.Lgs. n. 231/2007;
- eventuali elementi a prova della commissione della violazione.
Il compito del professionista dovrebbe terminare qui: è dato ritenere, dalla nuova formulazione della norma, che le Ragionerie, destinatarie delle comunicazioni, a loro volta provvedano ad inoltrare l’avviso all’Agenzia delle entrate al fine di far attivare i controlli di natura fiscale. Però, in via cautelativa, si reputa opportuno che banche e intermediari continuino ad inviare la comunicazione in attesa dell’emanazione di una nota ufficiale da parte del Ministero dell'economia e dell’Agenzia delle entrate, che, nel momento in cui si scrive, non è ancora giunta.
IMPORTANTE: Il Mef specifica che la limitazione operata non riguarda prelievi e versamenti di contante da conti correnti o libretti nominativi che non sono da considerare una violazione. Di conseguenza non sussiste l’obbligo di effettuare la comunicazione in discorso.
Tale comunicazione va distinta dalla segnalazione da effettuare quando sorge un elemento di sospetto in relazione alle operazioni svolte (dell’articolo 41, D.Lgs. n. 231/2007).
In questo caso si tratta di sospetti sorti a seguito di ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, che non necessariamente deve svolgersi in violazione del limite di 1.000 euro, ovvero di prelievo o versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.
Tali segnalazioni, infatti, non vanno indirizzate alle Ragionerie territoriali bensì all’Uif (Unità di informazione finanziaria).
SANZIONI
Le violazioni alle disposizioni riguardanti:
l’uso del contante- gli assegni bancari e postali -gli assegni circolari, vaglia cambiari e postali
sono sanzionate (articolo 58, D.Lgs. n. 231/2007) in misura proporzionale dall'1 al 40% dell’importo trasferito.
E’ stata fissato un importo minimo della sanzione pari a 3.000 euro per le violazioni commesse dal 16 giugno 2010.
Inoltre, se l’ammontare dell'importo trasferito supera i 50.000 euro, il minimo sale dall'1 al 5% dell'importo stesso.
Una diversa percentuale è stata stabilita per le violazioni afferenti alle norme sui libretti di deposito bancario o postali al portatore, dove occorre distinguere tra libretti di nuova emissione e libretti già in essere alla data del 6 dicembre 2011 per i quali vige l’obbligo di estinzione o riduzione entro il 31/3/2012.
Libretti di nuova emissione |
sanzione dal 20% al 40% del saldo importo minimo pari a 3.000 euro importo della violazione superiore a 50.000 euro → aumento del 50% delle percentuali che diventano 30 e 60% |
Libretti già esistenti al 6 dicembre 2011 La mancata estinzione o riduzione nel termine comporta: |
sanzione pari al saldo del libretto per importi fra 1.000 e 3.000 euro sanzione dal 10% al 20% del saldo, con un minimo di 3.000 euro, per importi fra 3.000 e 50.000 euro sanzione dal 15% al 30% del saldo per importi superiori a 50.000 euro |
OBLAZIONE
I soggetti destinatari delle sanzioni in parola possono far ricorso all’istituto dell’oblazione che comporta il pagamento di una somma in misura ridotta cioè pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, pari al doppio dell’importo della sanzione minima, qualora sia fissata.
In proposito la circolare del Mef del 5 agosto 2010 ha precisato che è possibile pagare una sanzione pari al 2% dell’importo della violazione.
L’oblazione può essere esercitata entro il termine di 60 giorni dalla notifica della violazione o dalla contestazione immediata.
Il ricorso all’oblazione è consentito solo per violazioni di disposizioni sull’uso del contante, degli assegni bancari e postali, degli assegni circolari, vaglia cambiari e postali se non superiori a 250.000 euro.
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