In materia di Iva la Cassazione applica il diritto comunitario

Pubblicato il 16 dicembre 2009

Relativamente all’Iva, non è ammissibile applicare il principio di efficacia di un giudicato esterno nei confronti di un avviso di rettifica che riguarda un’annualità diversa e si riferisce a rapporti differenti. In questo senso la decisione presa dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 25072 del 9 dicembre 2009, che si allinea a quanto stabilito dalla Corte Ue, causa C-2/08 del 3 settembre 2009, secondo la quale il diritto comunitario è contrario all'applicazione di una norma come l'art. 2909 cc., relativo all’efficacia della cosa giudicata, in una causa in materia di Iva concernente un'annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione definitiva, poiché tale disposizione impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di contrasto di abusi e quindi emendare eventuali errori.

Nel caso esaminato dalla Corte di cassazione si discuteva dell’applicabilità del giudicato esterno ad un diverso avviso di rettifica, però riferito ad un diverso rapporto ossia a diversi contratti di leasing esistenti in tempi diversi fra soggetti ed oggetti anch’essi differenti. Con altra sentenza, n. 25701 del 9 dicembre 2009, la Corte ha negato validità ad una dichiarazione integrativa relativa alla richiesta di condono, per il fatto che sempre la Corte Ue ha affermato la contrarietà al diritto comunitario delle norme sul condono.

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