In GU la legge di conversione del DL Dignità

Pubblicato il 13 agosto 2018

Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018 è stata pubblicata la Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione con modificazioni del c.d. DL Dignità (D.L. n. 87/2018).

La legge di conversione, entrata in vigore in data 12 agosto 2018, apporta cambiamenti sia rispetto alla vecchia disciplina che a quella entrata in vigore a seguito della pubblicazione in GU del D.L. n 87/2018 tanto che, con riferimento ai contratti a tempo determinato, si avranno 4 regimi diversi nell’arco di pochi mesi.

Importanti sono anche le modifiche in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato e le novità in materia di prestazioni occasionali nonché quelle inerenti l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015 e l’esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile.

Contratti a termine

La legge prevede un periodo transitorio per i rinnovi dei contratti a termine grazie al quale fino al 31 ottobre 2018 le imprese potranno rinnovare e prorogare i contratti a termine oltre i 12 mesi, senza la necessaria indicazione della causale che diventerà obbligatoria dall’1 novembre 2018.

Sempre nel periodo transitorio, il termine del contratto a tempo determinato potrà essere prorogato quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti.

Somministrazione

Interessante è il limite al cumulo previsto per i contratti a termine e quelli di somministrazione a termine per cui, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite stabilito per i contratti a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con quest’ultima tipologia contrattuale e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro.

È, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Inoltre, è stato previsto che quando il contratto di somministrazione a termine supera i dodici mesi o in caso di rinnovo, l’obbligo di indicare la causale non si applica all’agenzia di somministrazione, ma esclusivamente all’utilizzatore.

Ritorna, infine, la sanzione penale per la somministrazione fraudolenta.

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