In “GU” la legge di conversione del “Destinazione Italia”

Pubblicato il 22 febbraio 2014 La Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” è stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 43 del 21 febbraio.

Numerose sono state le modifiche apportate in sede di conversione in legge al testo originario del Dl. Le nuove norme entrano in vigore a partire dal 22 febbraio 2014.

Tra le disposizioni che sono state confermate e quelle che hanno trovato spazio proprio durante l'iter parlamentare, si segnalano quelle in materia di APE, quelle per determinare i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio oltre ai criteri, i contenuti e le modalità per svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica previsti dalla L. 220/2012, quelle riguardanti gli undici tribunali specializzati su antitrust, appalti e brevetti per le società con sede all'estero, ecc..

Riguardo all’Ape è sancito che non è più prevista la nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica ai contratti di compravendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione. È comunque fatto obbligo di inserire apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici con l’obbligo di allegare copia dell'attestato di prestazione energetica al contratto tranne nei casi di locazione di singole unità immobiliari per i quali è necessaria soltanto la dichiarazione.

Per quanto riguarda i tribunali specializzati per le società estere, questi entrano in vigore dal 22 febbraio: la competenza delle diverse sezioni specializzate riguarderà, infatti, proprio i giudizi civili instaurati a partire dal 22 gennaio 2014 (sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del Destinazione Italia).

Queste sezioni super specializzate hanno il fine di favorire le imprese che hanno sede all’estero permettendo di concentrare il contenzioso in grandi uffici giudiziari più facilmente raggiungibili dall’estero.

Competenza delle sezioni specializzate sono oltre alle liti elencate all'articolo 3 della Dlgs.168/2003, e quindi antitrust, rapporti societari, appalti, diritti d'autore ecc., anche le controversie sui rapporti societari, le azioni di responsabilità contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, sui patti parasociali, le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; i rapporti riguardanti le società controllate.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy