In “GU” il decreto Mef che attiva la salvaguardia: +1,5% gli acconti Ires di fine anno
Pubblicato il 03 dicembre 2013
Dopo la pubblicazione ufficiale del Decreto legge n.
133/2013 concernente "Disposizioni urgenti concernenti l'Imu, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia" è stato il
Dm 30 novembre 2013 a trovare ufficialità sulla
“Gazzetta Ufficiale” n. 282 del 2 dicembre 2013.
Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze attiva la clausola di salvaguardia prevista dal primo decreto Imu (Dl n.
102/2013), riscrivendo così il quadro definitivo delle aliquote per gli acconti Ires e Irap delle società di capitali e degli enti creditizi e finanziari, in calendario per il 10 dicembre 2013.
Il provvedimento prevede un aggravio degli acconti Ires e Irap, che saranno incrementati dell'1,5% per il periodo d'imposta 2013 e per quello del 2014, con l’obiettivo di trovare in tal modo la copertura finanziaria all’abolizione della seconda rata Imu sull’abitazione principale per l’anno 2013.
Così, per la prossima scadenza in programma, gli acconti passano dal 128,5% al 130% (128,5 da decreto Imu +1,5% da decreto del ministero dell'Economia) per banche, enti finanziari e assicurazioni e dal 101% al 102,5% (101% +1,5% da Dm dell'Economia) per le società di capitale e per gli altri soggetti Ires.
Dal 2014, terminata la maggiorazione del Decreto legge 76/2013, si tornerà ad una situazione di equiparazione con acconti unificati per tutti al 101,5%. Dal 2015, salvo altre modifiche, gli acconti scenderanno ancora al 100%. Nessun aggravio, invece, per gli acconti Irpef, scaduti nella giornata del 2 dicembre, per i quali ora si apre il periodo del ravvedimento.
Le banche e le assicurazioni, sempre in virtù del “decreto Imu”, subiranno anche un’addizionale Ires dell’8,5%, che porterà, salvo diverse disposizioni di legge, solo per il 2014, l’aliquota effettiva Ires al 36% (aliquota ordinaria 27,5% + 8,5%) e in più ogni soggetto finanziario dovrà determinare gli acconti sulla base dell’imposta dovuta tenendo conto dell’aliquota Ires applicabile.
Risultano esonerate dal maxi acconto del 130% e dalla maxi aliquota Ires del 36% le holding di partecipazioni industriali, in quanto la loro attività non è ricompresa tra le attività finanziarie vere e proprie, a meno che essa con riguardi, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie.
L’aggiornamento delle aliquote per gli acconti non modifica la possibilità di adottare come metodo di calcolo il metodo previsionale. Si potrà così versare il 102,5% oppure il 130% (per banche, enti finanziari e assicurativi) non dell’imposta storica ma di quella che si prevede di liquidare nel modello Unico 2014.
E’ da ricordare, infine, che il Dl 133/2013 non ha modificato solo le aliquote degli acconti di fine anno, ma ha introdotto delle modifiche che riguardano anche la materia del risparmio amministrato.
L'articolo 2, comma 5, del provvedimento ha infatti previsto l'obbligo di versare un acconto relativo alle ritenute a titolo di imposta sostitutiva sui redditi di capitale e diversi, entro il 16 dicembre 2013. In tal modo, gli intermediari finanziari, dopo il versamento effettuato nel mese di novembre dai propri clienti che hanno optato per il regime del risparmio amministrato, devono effettuare un versamento pari al 100% delle ritenute dovute in relazione ai suddetti rapporti per il periodo gennaio/novembre 2013.