In Gazzetta le regole per il sistema nazionale di certificazione dell'apprendimento permanente

Pubblicato il 16 febbraio 2013 È stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 39 del 15 febbraio 2013, ed entrerà in vigore il 2 marzo 2013, il decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, con le regole sull'apprendimento permanente della legge Fornero: “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.

Per "apprendimento permanente" si intende ogni attività volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Sono tre le tipologie:

- l’apprendimento formale, l'attività che si svolge nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato;

- l'apprendimento non formale, l'attività caratterizzata da una scelta intenzionale al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

- l’apprendimento informale, l'attività che si realizza nello svolgimento di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero anche a prescindere da una scelta intenzionale.

Secondo il decreto, gli “enti titolati” a certificare le competenze delle persone (comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei tre contesti di apprendimento), attingendo da un repertorio pubblico dove andranno elencate tutte le possibili competenze, possono essere tutti i soggetti pubblici e privati che siano in possesso di un’autorizzazione o accreditamento regionale a certificare le competenze, come camere di commercio, scuole, università e istituzioni formative.
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