In tema di giudizio di Cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato il travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura argomentativa del giudice di merito.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n.10749 depositata il 25 maggio 2015, con cui è stato respinto il ricorso della Curatela di una s.r. l, avverso la pronuncia della Corte d'Appello di rigettato della sua domanda di risarcimento danni, per la dichiarata risoluzione di un contratto d'appalto stipulato con un ente pubblico.
Avverso detta pronuncia, la Curatela ricorrente denunciava il travisamento, da parte del giudice di merito, delle prove acquisite in giudizio.
Sul punto, la Cassazione ha innanzitutto precisato che la denuncia di travisamento dei fatti costituisce generalmente un motivo di revocazione ex art. 395 c p.c. e non di ricorso per Cassazione, essendo detta denuncia incompatibile con il giudizio di legittimità, poichè implica la valutazione di una serie di circostanze che potrebbero sfociare in un giudizio di merito, non ammesso in tale fase.
Ciò premesso, vi sono tuttavia delle ipotesi – ha proseguito la Corte - in cui detta incompatibilità con il giudizio in Cassazione non sussiste, in quanto il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti ma la sola constatazione od accertamento che quella determinata informazione probatoria – poi utilizzata e valutata in sentenza – sia contraddetta da uno specifico atto processuale (che non la contiene affatto o ne contiene una totalmente diversa).
Ovviamente perché sussista detta contraddittorietà tra il dato esistente in atti e quello preso in considerazione dal giudice, occorre che l'informazione probatoria sia decisiva, ovvero, capace da sola di portare a rovesciare i contenuti della decisione. Ipotesi che tuttavia – ha rilevato la Corte – non sussiste nel caso di specie, dal momento che non sono state ritenute decisive, ai fini del giudizio, le informazioni contenute nella Ctu, a detta del ricorrente, oggetto di travisamento.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".