Lavoro irregolare: la maxi-sanzione assorbe la mancata comunicazione

Pubblicato il 26 ottobre 2022

Con la nota 18 ottobre 2022, n. 2089, non ancora pubblicata sul sito dell’INL, l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, ha fornito chiarimenti circa l’applicazione della sanzione in materia di collocamento ordinario, di cui all’articolo 21, comma 1, legge n. 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, in caso di irrogazione contestuale di maxi-sanzione.

Accertamento dei lavoratori in nero e applicabilità o meno delle sanzioni

Con riferimento all’art. 3, comma 3-quinquies del decreto legge 12/2022, l’INL chiarisce che in caso di irrogazione contestuale della maxi-sanzione non troverà applicazione la sanzione per omessa comunicazione telematica di cessazione di rapporto di lavoro (da realizzarsi entro cinque giorni dall’evento).

La predetta sanzione potrà considerarsi assorbita soltanto nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia stato svolto fin dall’inizio completamente in “nero”.

ATTENZIONE: Con riferimento ai rapporti di lavoro iniziati in modo irregolare e successivamente regolarizzati sino alla loro conclusione, l’omessa comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro sarà oggetto di sanzione.

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