In calo di oltre un punto percentuale il tasso di interesse sugli interessi di mora
Pubblicato il 19 luglio 2012
Con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate
n. prot. 2012/104609 del 17 luglio 2012 è stato stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale.
Il tasso di interesse annuale risulta così rideterminato rispetto al valore attuale del 5,0243%, avente effetto dal 1° ottobre 2011, e in calo di oltre un punto percentuale. La stima è stata effettuata dalla Banca d’Italia sulla media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011 (Nota del 12 aprile 2012).
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’articolo 30 del
Dpr 29 settembre 1973, n. 602 è previsto che decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme
iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire
dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al
tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze tenuto conto della media dei tassi bancari attivi.