L’Agenzia delle Entrate ha reso nota la bozza di modello di dichiarazione dell’IVA 2023 (riferito all’anno d’imposta 2022) accompagnato dalle istruzioni.
Vediamo le principali novità, di carattere generale, introdotte nel modello.
Spicca, nel modello 2023, il nuovo quadro CS riferito ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del Dl n. 21/2022, ossia il contributo relativo all’extraprofitto energetico dovuto dai produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas e di prodotti petroliferi.
Il contributo straordinario - nella misura del 25 per cento - era legato all’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, indicate nelle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
Tale contributo è dovuto se l’incremento stesso è superiore al 10 per cento e a euro 5.000.000. Il versamento è avvenuto in due tranche: il 30 giugno e il 30 novembre 2022.
I soggetti suddetti devono, quindi, compilare tal quadro per dare informazione all’Amministrazione finanziaria dell’effettuazione del versamento e dell’importo pagato (colonna 3).
Inoltre, va indicato anche se la base imponibile su cui calcolare il contributo è stata determinata assumendo dati diversi o non direttamente desumibili da quelli indicati nelle LIPE presentate per i periodi di riferimento (le istruzioni indicano alcuni casi).
NOTA BENE: E’ stata inserita nel quadro CS anche la colonna 4 per richiedere il rimborso dei versamenti in eccesso rispetto al dovuto.
I righi da CS2 a CS40 del quadro sono riservati ai soggetti passivi del contributo che nel 2022 partecipano a un Gruppo IVA; la dichiarazione deve avvenire da parte del rappresentante in sede di presentazione della denuncia del Gruppo da presentare nell’anno 2023.
A parte quanto appena detto, il modello IVA 2023 ricalca sostanzialmente quello dell’anno scorso. In ogni caso si segnala:
La dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023, solo in via telematica.
Sono valide anche le dichiarazioni trasmesse entro novanta giorni dalla scadenza suddetta, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta, quelle presentate con un ritardo superiore a 90 giorni.
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