Imu terreni montani. In "Gazzetta" il decreto che ridefinisce i parametri di esenzione
Pubblicato il 26 gennaio 2015
Sulla “
Gazzetta Ufficiale” n. 19 del 24 gennaio 2015 è stato pubblicato il
Decreto legge n. 4/2015 - entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione - contenente
misure urgenti in materia di esenzione Imu che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea.
Dunque, ora, i proprietari di terreni agricoli di collina e di montagna, finora esenti dal pagamento del tributo, devono verificare se i loro terreni godono ancora dell’esenzione ed eventualmente così non fosse
provvedere al pagamento entro il 10 febbraio 2015.
Ampliata la platea degli esenti
Il nuovo provvedimento, infatti, prevede che a decorrere dall’anno in corso, l’esenzione dall’Imu si applica:
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
I nuovi criteri trovano applicazione anche per l’anno di imposta 2014. Per tale anno, l’Imu non è comunque dovuta per quei terreni che risultavano già esenti ai sensi del decreto interministeriale del
28 novembre 2014 e che, invece, ora risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati.
L’Istat ha provveduto a stilare un elenco dei comuni montani o parzialmente montani. Così, se il proprio comune risulta appartenere al gruppo contrassegnato dalla lettera
“T” (
totalmente montano) il terreno sarà esente da imposta sia per il 2014 che per gli anni avvenire; se è contrassegnato da una
“P” (
parzialmente montano), l’Imu è dovuta da coloro che non risultano possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, mentre se il comune appartiene al gruppo dei
“NM” (
non montani), non si godrà di alcuna esenzione e l’imposta per l’anno 2014 andrà versata entro 10 febbraio 2015.