Imu terreni montani. In "Gazzetta" il decreto che ridefinisce i parametri di esenzione

Pubblicato il 26 gennaio 2015 Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 19 del 24 gennaio 2015 è stato pubblicato il Decreto legge n. 4/2015 - entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione - contenente misure urgenti in materia di esenzione Imu che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea.

Dunque, ora, i proprietari di terreni agricoli di collina e di montagna, finora esenti dal pagamento del tributo, devono verificare se i loro terreni godono ancora dell’esenzione ed eventualmente così non fosse provvedere al pagamento entro il 10 febbraio 2015.

Ampliata la platea degli esenti

Il nuovo provvedimento, infatti, prevede che a decorrere dall’anno in corso, l’esenzione dall’Imu si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

I nuovi criteri trovano applicazione anche per l’anno di imposta 2014. Per tale anno, l’Imu non è comunque dovuta per quei terreni che risultavano già esenti ai sensi del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 e che, invece, ora risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati.

L’Istat ha provveduto a stilare un elenco dei comuni montani o parzialmente montani. Così, se il proprio comune risulta appartenere al gruppo contrassegnato dalla lettera “T” (totalmente montano) il terreno sarà esente da imposta sia per il 2014 che per gli anni avvenire; se è contrassegnato da una “P” (parzialmente montano), l’Imu è dovuta da coloro che non risultano possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, mentre se il comune appartiene al gruppo dei “NM” (non montani), non si godrà di alcuna esenzione e l’imposta per l’anno 2014 andrà versata entro 10 febbraio 2015.
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